La via italiana dell'Alternanza Scuola Lavoro
L’alternanza Scuola Lavoro è una metodologia didattica realizzata in collaborazione fra scuole e imprese, per offrire ai giovani competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorire l’orientamento. Il presupposto concettuale dell’Alternanza Scuola Lavoro è che lo studente possa imparare in contesti e in modi diversi, sia a scuola sia in azienda. Le competenze acquisite in contesti lavorativi esterni alla scuola sono riconosciute come crediti formativi per il conseguimento del diploma o della qualifica.
Per inquadrare il concetto di Alternanza Scuola Lavoro può essere utile considerare anche cosa non è Alternanza Scuola Lavoro: non è la mera sostituzione di una parte del monte orario scolastico con altrettante ore da trascorrere in azienda; non è “lavoro grigio a costo zero” per aziende in cerca di opportunità da sfruttare; non è un evento, ma un processo senza soluzioni di continuità tra fasi teoriche e operative.
Studio e lavoro non sono in alternativa, così come il saper fare non è alternativo al sapere. L’Alternanza Scuola Lavoro è porre lo studio e il lavoro in una sapiente e virtuosa sinergia di luoghi, di tempi e di saperi diversi che convergono per favorire l’apprendimento.
Riferimenti normativi
La collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha acquisito nel corso del 2015 due nuovi importanti riferimenti normativi, che sviluppano e attualizzano precedenti interventi e in particolare, per quanto riguarda la scuola, il decreto legislativo n. 77 del 2005 sull’Alternanza Scuola Lavoro, attuativo della riforma Moratti (legge n. 53/2003).
- Tali nuovi riferimenti normativi riguardano, rispettivamente:il potenziamento dell’offerta formativa in Alternanza Scuola Lavoro, previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona Scuola);
- la valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione secondaria superiore, disciplinata dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act).
Novità
La legge n.107/2015 ha inserito organicamente progetti di Alternanza Scuola Lavoro nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. A partire dall’a.s. 2015-2016, e dalle classi terze, sono previste obbligatoriamente 400 ore complessive nel triennio degli Istituti tecnici e professionali e 200 ore in quello dei Licei. A regime, a partire dall’a.s. 2017-18, sarà coinvolto oltre un milione e mezzo di studenti.
Rispetto al passato (riforma Moratti), quando l’Alternanza si configurava come una metodologia didattica attivabile in forme diverse per venire incontro alle esigenze formative dello studente, quella introdotta dalla legge 107 non solo fa parte del curricolo scolastico ordinario, ma ne diventa una componente strutturale, specificamente finalizzata a “incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”.
Il modello italiano di Alternanza, previsto in tutti i percorsi di scuola secondaria superiore, si differenzia strutturalmente da quello tedesco, che la prevede all’interno del cosiddetto ‘sistema duale’, storicamente incardinato all’interno del sistema produttivo e in cui l’apprendimento attraverso il lavoro impegna da due terzi a tre quarti del tempo totale, lasciando a quello scolastico un tempo assai inferiore, mediamente da uno a due giorni alla settimana.
Principali caratteristiche (legge 107/2015)

Finanziamento
100 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2016.
Monte ore obbligatorio
Almeno 400 ore per tecnici e professionali, almeno 200 ore per i licei da effettuare nel secondo biennio e nell’ultimo anno. Nei percorsi di istruzione per gli adulti l’ASL rappresenta un’opportunità, e non un obbligo per gli studenti iscritti, ed è rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Finalità
Incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. Le Linee Guida del Miur indicano i seguenti obiettivi:
- far acquisire agli studenti le competenze applicative richieste dalle imprese della filiera di riferimento;
- rendere compatibili le vocazioni degli studenti con le richieste del mercato del lavoro;
- favorire l’evoluzione delle finalità generali dell’Alternanza da obiettivi essenzialmente orientativi ad obiettivi finalizzati anche all’acquisizione di specifiche competenze lavorative;
- puntare sulla convergenza tra i desiderata delle strutture ospitanti e i risultati raggiunti in termini di competenze specifiche e comuni.

Tempistica
L’ASL può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche.
Logistica
Il percorso di ASL, che si può realizzare anche all’estero, può essere predisposto, oltre che in collaborazione (le Linee Guida del Miur parlano di “coordinamento e coprogettazione”) con le aziende pubbliche e private, anche presso gli ordini professionali, i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, e con gli enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale.

ulteriori modalità
É possibile realizzare l’ASL anche attraverso l’Impresa Formativa Simulata (IFS).
CTS e CS
Come organismi di supporto all’ASL, con funzioni consultive e di proposta, operano il ‘Comitato Tecnico Scientifico’ presso gli Istituti tecnici e professionali e il ‘Comitato Scientifico’ presso i Licei. Ne possono far parte docenti della scuola ed esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca.

Diritti
É prevista la definizione della “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in Alternanza” (sentite le organizzazioni studentesche) con possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con l’indirizzo di studio seguito.

Sicurezza
É prevista l’attivazione di corsi di formazione per gli studenti inseriti in percorsi di Alternanza, in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Compiti del dirigente scolastico
Individua le imprese e gli altri partner con i quali stipulare le convenzioni scegliendoli dal registro nazionale e redige, al termine di ciascun anno, una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni.

Registro nazionale per l’Alternanza scuola lavoro
É istituito a decorrere dall’a.s. 2015/16 presso le Camere di commercio, è consultabile gratuitamente e contiene l’elenco delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, con i relativi dati riguardanti il numero di studenti ammissibili e i periodi in cui è possibile svolgere l’Alternanza.

Convenzioni
Le scuole, tuttavia, non sono tenute ad avvalersi esclusivamente del Registro nazionale per l’ASL. Esse possono stipulare convenzioni, come specificato nelle Linee Guida del Miur, “anche con imprese, musei e luoghi di cultura e di arte, istituzioni, che non sono presenti nel Registro nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro. La mancata iscrizione del soggetto ospitante nel suddetto Registro non preclude, quindi, la possibilità, da parte del suddetto soggetto, di accogliere studenti per esperienze di alternanza”.