Cosa fare di fronte a uno studente ripetente?

Studenti ripetenti

Alternanza Scuola Lavoro: sono molte le domande che scuole, famiglie e strutture ospitanti hanno formulato al ministero dell’Istruzione. Una delle più frequenti la segnala Skuola.net ed è quella in merito al percorso degli alunni che non hanno superato l’anno scolastico.

Studente bocciato: deve partecipare obbligatoriamente alle attività di Alternanza Scuola Lavoro?

In breve: nel caso di un alunno ripetente che non ha frequentato il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, in quanto l’obbligatorietà è stata introdotta l’anno successivo, sarà il Consiglio di classe a decidere se l’alunno ripetente dovrà o meno partecipare alle attività di alternanza al fine di riallinearsi con il resto dei compagni, si legge su Skuola.net.

E se le attività di Alternanza le ha già frequentate?

Quanto a un alunno ripetente che ha frequentato le attività di Alternanza durante l’anno scolastico (al termine del quale non è stato ammesso alla classe successiva), nei chiarimenti del Miur si indica che, essendo l’Alternanza Scuola Lavoro un’attività ordinamentale programmata dal Consiglio di Classe, lo studente ripetente deve svolgere nuovamente l’intero percorso. Il percorso di Alternanza, quindi, va ripetuto. Rimangono però validi i brevetti conseguiti durante il precedente anno di Alternanza.